20/01/2009
Nel decreto anti-crisi spunta una norma che permette di scavalcare gli
enti locali nella Conferenza dei Servizi. Un modo per imporre i
progetti che non hanno il consenso delle popolazioni interessate.
Ormai è un coro (quasi) unanime: per superare la crisi pesante che ha
colpito l’Italia, come il resto d’Europa e del mondo, bisogna sostenere
con risorse pubbliche le grandi opere, per battere la recessione e la
disoccupazione crescente. Ma in Italia, per chi governa ed anche per
chi sta all’opposizione in parlamento, grandi opere non significa
investimenti utili per mettere in sicurezza le scuole, per
riqualificare le periferie con demolizioni e ricostruzioni, costruire
le reti per il trasporto su ferro in città e comprare i treni per i
pendolari, la bonifica ed il risanamento dei siti inquinati e delle
aree a rischio, gli interventi contro il dissesto idrogeologico, la
banda larga ed internet per tutti. Significa sempre e soltanto le
solite “grandi opere” di scarsa utilità, ad alta intensità di cemento
ed elevato impatto ambientale, dai costi finanziari insostenibili per
le vuote casse dello Stato, come il Ponte sullo Stretto, l’autostrada
della Maremma o l’Alta Velocità Torino-Lione.
E per dare il via libera a queste opere, che evidentemente non hanno il
consenso di cittadini ed istituzioni locali” nel decreto legge 185
anticrisi arriva un’altra novità per “forzare le decisioni” in
Conferenza dei Servizi: non saranno più assunte a maggioranza ma
“tenuto conto delle posizioni prevalenti” (senza poi specificare
prevalenti per chi, sulla base di quali numeri e punti di vista?).
Una novità che secondo il ministro Matteoli è stata concepita ad hoc
per superare l’opposizione degli enti locali della Val Susa per
realizzare l’Alta Velocità Torino-Lione, che – va ricordato – proprio
grazie alla mobilitazione popolare e degli enti locali, era stata
sottratta alle procedure accelerate della Legge Obiettivo dal Governo
Prodi, e quindi restituita a procedure ordinarie con decisioni in
Conferenza dei Servizi. Procedure ordinarie che adesso vengono
stravolte per consentire “comunque” di realizzare le opere.
Riguardo all’ambito di applicazione appare evidente – nonostante gli
errori della stampa italiana – che la nuova disposizione non si applica
alle infrastrutture strategiche, ma a quelle decise con procedure
ordinarie promosse dall’amministrazione statale.
Con un emendamento presentato dai relatori al DL 185 in Commissione e
poi confermato dal testo approvato con il voto di fiducia in Aula è
stato aggiunto un nuovo comma 10-bis dell’art, 20, che interviene sulle
decisioni che verranno assunte in Conferenza dei Servizi. Con questa
modifica la maggioranza e Governo (se non verrà modificato dal
passaggio al Senato) ottengono due risultati:
• la decisione assunta dalla Conferenza dei servizi, anche se
non approvata all’unanimità come richiesto dalla normativa vigente,
sostituisce, comunque, ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le
concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i
nulla osta, previsti da leggi statali e regionali;
• il dissenso espresso da una o più amministrazioni non blocca
la conclusione del procedimento di localizzazione dell’opera promosso
dall’amministrazione statale, che procede comunque, d’intesa con la
regione, nella decisione, “tenendo conto” delle posizioni prevalenti
espresse in sede di Conferenza dei servizi (qualora il dissenso venga
espressoda un’amministrazione dello Stato preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumità ovvero dalla regione interessata si procede invece con
l’iter speciale previsto dall’art. 81, comma 4 del DPR 616).
Quello che sarebbe interessante capire, è cosa si intenda per
“posizioni prevalenti”, e che naturalmente non viene spiegato dal
provvedimento perché sarà deciso di volta in volta sulla base di
valutazione arbitrarie da chi convoca la Conferenza dei Servizi.
Infatti secondo le norme attuali il dissenso nella Conferenza era già
superabile se si esprimeva la maggioranza delle posizioni, così come
stabilito dall’art. 12 della L. 340/2000.
Ma la novità del nuovo testo inserito nell’art.20, comma 10bis, del DL
185, la Conferenza dei Servizi non subordina la conclusione del
procedimento a una determinazione raggiunta sulla base della
“maggioranza delle posizioni espresse”, ma permette all’amministrazione
statale procedente e promotrice del progetto, di concludere comunque la
Conferenza dei Servizi sulla base di una valutazione arbitraria,
d’intesa con la Regione interessata, tenendo solo conto delle
“posizioni prevalenti” .
Quindi, per posizione prevalente, alla luce di questa lettura, si può
intendere anche la posizione promossa dallo Stato, d’intesa con la
Regione interessata, che prevale in quantosovraordinata a quella
espressa dagli enti locali.
Nel qual caso si tratta di capire come questa possa comunque prevalere
senza entrare in contrasto con l’art 5 della Costituzione, nel quale si
stabilisce che “ (…) la Repubblica riconosce e promuove le autonomie
locali, e l’art. 118 della Costituzione, (così come modificato dalla L.
301/2001) nel quale vengono sanciti i principi di sussidiarietà
verticale e di leale collaborazione tra le amministrazioni pubbliche, e
come possa essere applicata in modo omogeneo non essendo definito il
quadro di regole da rispettare, dando invece spazio a disparità di
trattamento tra interventi da decidere e comunità locali, che si
prestano ad usi politici, ricattatori e discrezionali.
Beni comuni, interessi collettivi, interesse pubblico, decisioni a
maggioranza, posizioni prevalenti: anche il linguaggio e le parole
spiegano la trasformazione di concetti essenziali come gli “interessi
diffusi” verso le “posizioni prevalenti” che non rispettano nemmeno il
concetto di decisioni a maggioranza. Un altro passo in avanti nella
realizzazione di grandi opere indifferenti al territorio, incapaci come
sono di convincere gli enti locali ed i cittadini.